Aspetti
e risorse della scuola
1.
LA CONTINUITÀ
È necessario programmare un progetto, per il passaggio da un
ordine di scuola all’altro, con adeguati supporti e con la necessaria
flessibilità che l’autonomia scolastica rende oggi possibile.
Nel passaggio da una scuola all’altra, sono importanti tutte le
informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e
dagli operatori che conoscono l’alunno tali da garantire un reale
percorso di integrazione scolastica, poiché è importante
attivare incontri e avviare progetti in continuità tra ordini
di scuola diversi e tra la scuola ed il territorio.
Nei primi mesi dell’anno scolastico (Come
citato nella C.M. n. 1/88) è possibile che L’insegnante
di sostegno dell’anno precedente segua in un primo momento il
passaggio nella nuova scuola; l’iniziativa dovrà essere
programmata d’intesa tra i Collegi docenti interessati.
Le scuole possono inoltre attivare percorsi di orientamento tra scuola
media e scuola superiore, anche ricorrendo a fondi messi a disposizione
dalla Regione. Le notizie fornite to dalla famiglia di loro fiducia
e/o dell’Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito
di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l’attuazione
e líefficacia Nell’intervento scolastico. Talvolta vengono
convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici,
al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi
di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.
2. GRUPPI DI LAVORO HANDICAP
È importante che
il Dirigente Scolastico organizzi con una precisa periodicità
sia il GLH d’istituto (GLHI) che il GLH operativo sul singolo
allievo (GLHO).
GLH d’Istituto (GLHI):
Presso ogni scuola di ordine e grado il Capo di Istituto (Art.15
L. 104/92) deve nominare il GLHI che ha compiti di organizzazione
e di indirizzo, ed è composto dai rappresentanti degli insegnanti
di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali, dai
rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli
alunni e dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei
ragazzi con disabili, nonché, per la scuola superiore, da rappresentanti
degli studenti. Ha il compito di creare rapporti con il territorio per
una mappa e una programmazione delle risorse, e di “collaborare
alle iniziative educative d’integrazione predisposte dal piano
educativo”.(Legge
104/92, art. 15, comma 2) Il GLHI può avanzare delle
proposte al Collegio Docenti, il quale ne dovrà tener conto nell’elaborazione
del POF.
GLHI operativo (GLHO):
Il GLHO è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti curricolari
e di sostegno), operatori ASL (e/o dell’ente privato referente)
che seguono il percorso riabilitativo dell’alunno con disabilità,
i genitori dell’alunno ed un esperto richiesto dalla famiglia
e/o dall'Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito
di predisporre il PDF e il PEI o PEP e di verificarne l'attuazione e
l'efficacia nell'intervento scolastico.(Art.12
L. 104/92, commi 5 e 6 + Atto
d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 Art. 4 e 5) Talvolta vengono
convocati anche istruttori o operatori di contesti extrascolastici,
al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi
di facilitazione per la realizzazione del progetto di vita.
3. IL POF (Piano dell’Offerta Formativa)
La legge sull’autonomia prevede che ogni scuola rediga il POF,
Piano dell’Offerta Formativa,(DM
275/99, art. 3, Regolamento
in materia d'autonomia) che è lo strumento col
quale la scuola espone quelle scelte culturali, educative, metodologiche
con le quali intende realizzare il proprio disegno formativo. Nel Piano
dell’Offerta formativa è previsto un preciso obbligo d’informazione
da parte delle scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.
Questo significa che il Piano diventa lo strumento contrattuale del
patto formativo tra scuola, alunni e loro famiglie. L’istituto
deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse
diffonderlo già prima. Consigliamo alle famiglie di richiedere
esplicitamente ogni anno copia del P.O.F.
In relazione all’integrazione nel POF dovranno essere specificati
i criteri e le risorse per l’esercizio del diritto allo studio
dei ragazzi con disabilità, con particolare riguardo a:
flessibilità organizzativa e didattica
innovazione
didattica
iniziative di recupero e sostegno
insegnamenti integrativi e facoltativi
interventi formativi anche aggiuntivi
accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
compreso il rapporto tra asilo nido e scuola materna
orientamento scolastico e professionale
4. L’INSEGNATE CURRICOLARE
L’insegnate curricolare è l’insegnante di tutti gli
alunni della classe. Gli interventi didattici “debbono coinvolgere
l’intero corpo docente, e ciò supera la logica, purtroppo
diffusa e ricorrente della delega del problema dell’integrazione
al solo insegnante di sostegno” .(Nota
Ministeriale dell'8 agosto 2002)
5. L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
La figura dell’insegnante
di sostegno è prevista nella scuola d’ogni ordine e grado
(Legge
517/77, scuola dell'obbligo; Legge 270/82,
scuola materna; C.M.
262/88 scuola superiore), secondo
le normative richiamate dalla legge
104/92. (Legge
104/92, art. 13, comma 6)
Secondo le date stabilite da ogni Direzione Scolastica Regionale, il
Dirigente Scolastico, dalla scuola materna alla scuola superiore, inoltra
presso l’Ufficio Studi e Programmazione competente tutta la documentazione
raccolta al momento della iscrizione, con la richiesta delle ore di
sostegno necessarie.
Il Capo d’Istituto (sentito il parere del GLH di Istituto) assegna
l’insegnante di sostegno alla classe che accoglie l’alunno
con disabilità, in contitolarità con i docenti curricolari.
Al momento attuale è indicato il criterio di un posto di sostegno
ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia,(Legge
n. 449/97, art.40) per la costituzione dei posti in organico
di diritto. La stessa norma consente però deroghe per l’organico
di fatto. La responsabilità della richiesta di “deroghe”
è competenza del Dirigente scolastico,(D.M.
331/98 art.41 e 44) come pure quelle per la riduzione del numero
degli alunni per classe.(D.M. 141/99)
La concessione delle deroghe èdi competenza del Direttore Scolastico
Regionale.(Legge
448/2001, art. 22 e Decreto sugli organici
art. 5 e 9 trasmesso con la C.M. 16 del
2002)
Per quanto la specializzazione sia espressamente prevista dalla Legge
104, il numero d’insegnanti specializzati disponibili è
attualmente del tutto insufficiente. Molto frequentemente svolgono ruolo
di sostegno insegnanti in esubero nelle loro graduatorie, privi di qualsiasi
formazione specifica. Frequentemente disattesa è anche l’organizzazione
di corsi d’aggiornamento, pure previsti, all’interno delle
singole scuole.
In riferimento al sostegno va precisato che il numero D’ore assegnate,
pur fondamentale, non è però l’unico aspetto da
considerare. Ben più importanti sono la professionalità
del docente, e la capacità di trovare le strategie per integrare
con la necessaria coerenza pedagogica e didattica il progetto della
classe con il PEI/PEP.
L’insegnante di sostegno deve essere in grado di svolgere in concreto
il suo compito (sentenza del Consiglio di Stato n.245/2001)
6. INDIVIDUAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Tale compito
spetta al Capo di Istituto, coadiuvato dal Collegio docenti. Alla prima
riunione utile del Collegio dei docenti, il Capo d’Istituto pone
all’ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lettera
b, art. 4 D.P.R. 416/74, al fine di individuare la sezione più
idonea per l’accoglienza e al bisogno formativo dell’alunno
con handicap. Effettuata l’assegnazione, Il Capo d’Istituto
convoca immediatamente il Consiglio di classe affinché formuli
proposte ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 416/74,
per l’attuazione di un eventuale corso di aggiornamento relativo
alle problematiche dell’integrazione scolastica di alunni portatori
di handicap, oltre che all’impostazione dei piani educativi individualizzati.(Nota
Min. Prot. 4088 del 2 Ottobre 2002)
Tutti i docenti del Consiglio di classe nominati hanno compito di farsi
carico del piano educativo dell’alunno in situazione di handicap
in questione (Nota
Ministeriale dell'8 agosto 2002) e di formulare un’ipotesi
di PROGETTO sull’assegnazione delle ore di sostegno (Art.
41 del D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi.(D.M.
n. 141/99) Tale progetto non può essere delegato al solo
insegnante di sostegno.
Le deroghe per le ore di sostegno sono concesse dal Direttore Scolastico
Regionale nei soli casi di alunni con handicap in situazione di gravità
ai sensi dell’art.
3 comma 3 L. n. 104/92.(L.
n. 289/02 all'art. 35 comma 7)
7. NUMERO ALUNNI PER CLASSE
Per quanto riguarda il numero degli alunni per classe è stabilito
che (D.M. 72 del 2/3/99
ripreso in
Legge 333 del 20/08/2001):
1. le classi iniziali in cui sono iscritti alunni in situazione di handicap
dei rispettivi cicli scolastici: materno, elementare, medio e superiore
sono costituite con non più di 20 alunni, di cui più di
uno con disabilità, “purchè sia esplicitata e motivata
la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in
rapporto alle esigenze dell’alunno, con un progetto formativo
che definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai
docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché
da altro personale della stessa scuola”.
2. le classi frequentate da alunni con handicap, in ogni caso, non possono
superare il numero di 25 alunni. Anche negli anni successivi al primo
si può avere un numero inferiore a 25 tenuto conto della gravità
dell’handicap, delle difficoltà organizzative della scuola
e della preparazione degli insegnanti della classe ad affrontare il
caso
3. i Consigli di classe dovranno immediatamente predisporre il progetto
di cui al punto 1 e inviarlo tramite il Capo di istituto al C.S.A. (ex
Provveditorato agli studi) - Gruppo per l’integrazione scolastica.
Tale gruppo valuterà i progetti formulando su ciascuno un parere
al Direttore Scolastico Regionale relativamente alla riduzione a 20
degli alunni per classe, tenendo conto dei criteri fissati dal GLIP
per la formazione degli organici, comunque non è consentito aumentare
il numero dei posti in organico di diritto.(Legge
449/1997, Art.40)
8. L’ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E
LA COMUNICAZIONE
Nel caso in cui la situazione dell’alunno lo richieda, oltre agli
insegnanti di classe e di sostegno sono previste altre figure professionali
per affrontare problemi d’autonomia e/o di comunicazione.(L.
104/921, Art.13 comma 3) Pur considerando che le norme applicative
sono diverse da regione a regione è fatto obbligo agli Enti Locali
di provvedere a tali figure che abbiano qualificazione e professionalità
in campo educativo. Per l’assistenza agli alunni disabili e per
i loro spostamenti da fuori a dentro la scuola ed al di fuori della
scuola stessa, debbono provvedere i collaboratori scolastici (ex bidelli,
oggi personale ATA) che per tale compito hanno diritto a frequentare
un corso di formazione e a ricevere un premio incentivante. È
compito dei collaboratori scolastici anche accogliere gli alunni prima
dell’inizio delle lezioni ed assisterli durante la mensa.(L.
n. 289/02 all'art. 35 comma 3)
I genitori hanno diritto a pretendere che il capo díistituto
garantisca tale assistenza.(Contratto
collettivo nazionale lavoro Compato Scuola 15/04/01,
e nota
MIUR prot. 3390 del 30/11/01)
9. IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)
È
un atto collegiale da compilare per la prima volta all’inizio
del primo anno di frequenza, da anticipare ad aprile/ maggio dell’anno
precedente,(art.
12 comma 5 e DPR 24/2/94) (Rif. Schema Riassuntivo, pag.
12) a partire dalla scuola materna fino alle scuole superiori, redatto
e discusso in sede di GLH operativo, che deve essere composto dal Consiglio
di classe completo, dagli operatori dell’ASL e dai genitori affiancati
da esperti loro referenti.
Il PDF definisce la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite
e/o da conseguire ed è steso sulla base delle considerazioni
e descrizioni che ogni componente del GLHO fa alla situazione di partenza
dell’alunno con disabilità, sia rispetto alle difficoltà
e ai problemi sia sulla base delle potenzialità che emergono
nei momenti di apprendimento, di socializzazione e di sviluppo delle
autonomie.
È considerato strumento di fondamentale importanza
per la formulazione del PEI o PEP.
10. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il
PEI o PEP è il documento nel quale vengono descritti gli interventi
integrati e i percorsi integrati alla programmazione di classe in coerenza
con gli orientamenti e le attività extrascolastiche, predisposto
per l’alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo
di tempo.(D.P.R.
24/2/94 art. 5, comma 1)
Il PEI è dunque un progetto globale di vita dell’alunno
in situazione di handicap per un determinato periodo, anno scolastico
o quadrimestre o trimestre, al termine del quale sono effettuate verifiche
e apportate eventuali modifiche. Sottolineiamo che il PEI non coincide
con il solo progetto didattico e infatti, come abbiamo già detto,
la sua stesura è affidata agli operatori della ASL , della scuola
e alla famiglia. Il PEI/PEP può, se necessario, essere modificato
a seguito delle verifiche attuate.
Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi funzionale e dal Profilo
dinamico-funzionale, nel PEI vengono definiti gli interventi finalizzati
alla piena realizzazione del diritto allíeducazione, allíistruzione
e allíintegrazione scolastica: “Detti interventi propositivi
vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da giungere alla
redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità
dellíalunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e
alle potenzialità dell’alunno comunque disponibili”.(D.P.R.
24/2/94 art. 5, comma 4)
IL PEI è elaborato collegialmente (D.P.R.
24/2/94 art. 4) dagli insegnanti curricolari e di sostegno,
dagli operatori sanitari dell'ASL, in stretta collaborazione con i genitori
ed un esperto richiesto dalla famiglia di loro fiducia e/o dellíAssociazione
di cui fanno parte, che ne concordano le finalità controfirmandolo.
È redatto all’inizio di ogni anno scolastico, verificato
ed eventualmente aggiornato in itinere “con frequenza possibilmente
correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno scolastico
o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre,
entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno)”.(D.P.R.
24/2/94 art. 6 comma 1)
11. VALUTAZIONE ED ESAMI
La
valutazione ordinaria nella scuola dell'obbligo
Nella scuola dell’obbligo il criterio di valutazione è
uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla programmazione della classe, o dal piano educativo individualizzato.
Sono predisposte, sulla base del piano di studio individualizzato, prove
d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a
valutare il progresso dellíallievo in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli díapprendimento iniziali.
Occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali díalcune
discipline.
Esami di licenza elementare
La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene
operata, sulla base del PEI mediante prove díesame, anche differenziate
rispetto a quelle dei compagni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti
ed idonee a valutare il processo formativo dellíallievo in rapporto
alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia
iniziali.(O.M.
9/3/95 n. 80 e O.M.
90/2001 art. 3)
Esami di licenza media
In ciascuna scuola media è costituita una commissione per gli
esami di licenza, composta d’ufficio da tutti i professori delle
terze classi, nonchè dai docenti che realizzano forme d’integrazione
e sostegno a favore degli alunni disabili.(O.M.
90/2001 art. 11, comma 10,11 e 12)
Art. 11 comma 11: “Gli allievi in situazione di handicap vengono
ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate,
in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del
percorso formativo individualizzato”, secondo le indicazioni contenute
nell'art. 318 del D.L. 16.4.94, n. 297:
tali prove devono essere idonee a valutare líallievo in rapporto
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
È opportuno che sin dal primo anno il Piano Educativo venga adeguatamente
predisposto al fine del conseguimento del diploma di licenza media.
Qualora líalunno non raggiungesse gli obiettivi previsti per
il conseguimento della licenza media, il Consiglio di classe in accordo
con la famiglia ed i servizi, a conclusione degli esami, può
proporre il rilascio di un attestato di CREDITO FORMATIVO. Anche tale
attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza alle
classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi
da far valere per percorsi integrati.
Valutazione ordinaria nella scuola superiore, esami di qualifica professionale
e di licenza di maestro d’arte
Per la scuola superiore, invece, sono possibili due modalità
di valutazione:
1) uguale a quella di tutti gli alunni se lo studente in situazione
di handicap segue la programmazione della classe, anche se ottenuta
con modalità specifiche (art.
4 comma 3 O.M. 128 del 14 maggio 1999);
2) differenziata se lo studente in situazione di handicap segue una
programmazione particolare.(art.
4 comma 2 O.M. 128 del 14 maggio 1999)
Art. 15 comma 4: “Qualora, al fine di assicurare il diritto allo
studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente
fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato
in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai
programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell’apprendimento,
con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento
del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali.
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli
studi per il proseguimento degli obiettivi del PEI. Gli alunni valutati
in modo differenziato come sopra possono par- tecipare agli esami di
qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte svolgendo
prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione
delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione
può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza
di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo,
un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti
locali. Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati
livelli di apprendimento corrispondenti agli obbiettivi previsti dai
programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità
dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità
relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti. Al
termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in
possesso di crediti formativi, possono sostenere l’Esame di Stato
sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e
finalizzate solo al rilascio dellíattestazione, di cui all'art.
13 del Regolamento. (art.
17 comma 4, dell'O.M. n. 29/2001)
Esami finali di Stato
Devono
essere adempiute le seguenti operazioni:
1.
Stendere, da parte del consiglio di classe, una relazione di presentazione
dell’alunno in situazione di handicap alla Commissione Esaminatrice,
contenente le seguenti informazioni:
· descrizione del deficit e dellíhandicap
· descrizione del percorso realizzato dall’alunno:
(a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte
(b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate
(c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri
didattici;
(d) percorsi equipollenti eventualmente svolti;
(e) attivit’ integrative di sostegno poste in essere, anche in
sostituzione parziale o totale di alcune discipline;
(f) risorse utilizzate (docente di sostegno, ausili, tecnologie ecc.);
(g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritenga
utile far pervenire alla commissione:
· esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione
delle prove per le valutazioni, e precisamente:
(a) con quali tecnologie;
(b) con quali strumenti;
(c) con quali modalità;
(d) con quali contenuti;
(e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro
ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge.
Si suggerisce che la parte della relazione riguardante líalunno
con handicap sia scritta separatamente dalla relazione generale dandone
atto nel processo verbale. Ciò perchè per la legge la
relazione generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa allíalbo
e quindi verrebbe violata la privacy degli alunni con handicap.
2.
Predisporre da parte della Commissione, dopo aver esaminato la documentazione,
le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso
differenziato con le modalità indicate dal consiglio di classe,
anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in
cui la commissione decida in senso contrario al consiglio di classe,
deve motivare per iscritto la propria decisione. (O.M.
n. 29 del 13/2/2001 art. 13 e 17)
3.
Poichè le prove dellíesame di stato devono essere svolte
mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, prevedere
la presenza di un insegnante di sostegno, che di norma è la stessa
persona che ha seguito l’alunno durante líanno scolastico.
Tale figura deve essere indicata dal consiglio di classe nella relazione
da presentare alla commissione.
MODALITÀ
PREVISTE
I “tempi lunghi” per le prove díesame
Possono essere previsti tempi più lunghi per la realizzazione
delle prove d’esame.
Prove equipollenti
Con prove equipollenti s’intende che:
· La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è
svolta con mezzi diversi: ad esempio computer, macchine per scrivere,
per mezzo della dettatura dall’insegnante di sostegno, ecc.
· La prova inviata dal Ministero della Pubblica Istruzione è
svolta con modalità diverse
· La prova è proposta dalla Commissione díesame
e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da
quelli proposti dal MIUR (Ministero Istruzione Università Ricerca),
ma ad essi equipollenti.
Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato
e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse modalità,
gli stessi tempi e la stessa assistenza utilizzati nelle prove di verifica
fatte durante líanno scolastico. (C.M.
n. 163/83, D.P.R.
323/98 art. 6, comma1, regolamento dei nuovi
esami)
Prove
differenziate e attestato
In caso di prove differenziate l’attestato rilasciato certifica
i crediti formativi, in funzione della necessità di agevolare
la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema
formativo.
L’attestato deve essere ben preciso nei contenuti. (C.M.
n. 125 del 20/7/2001)
12. RIPETENZE
Si
può ripetere anche per la terza volta l’ultimo anno di
scuola, frequentando la medesima classe anche per la quarta volta.(Legge
104/92, art. 14, comma 1)
Tale possibilità è aperta anche agli alunni che hanno
sostenuto l’esame di qualifica e conseguito l’attestato
sulla base di un Progetto.
A proposito di tale PROGETTO la scuola può avvalersi:
- del ricorso alla sperimentazione; (Testo Unico D.P.R.
n. 297/94 art. 277 e 278)
-di
quanto indicato circa la sperimentazione da realizzare nelle classi
con alunni disabili; (Legge
104/92, art. 13, dcomma 1 (lettera e), e comma 5)
-di un’organizzazione dell’attività scolastica “secondo
il criterio della flessibilità nellíarticolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
individualizzata”. (Legge
104/92, art. 14, comma 1 /lettera b)
-di finanziamenti per le attività sperimentali díintegrazione
e di percorsi individualizzati relativi anche alle sperimentazioni.(D.M.
n. 111/99 art. 1 e D.I.
n. 331/98, Art. 43, C.M.
139 del 2001, direttiva
n. 84/2002)
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