L’iscrizione
Chiarimenti
In genere il bambino,
oltre dal medico o dal pediatra di fiducia, è seguito dal servizio
di Neuropsichiatria infantile del territorio di residenza, che si avvale della
collaborazione di una équipe multidisciplinare o dal servizio accreditato.
È a tale Servizio che i genitori, o chi ne fa le veci, devono richiedere
l’attestato d’alunno in situazione di handicap necessario per
l’iscrizione scolastica. Lo specialista di riferimento provvederà
alla sua stesura. (Art.
12 c.5 L.n. 104/92, - art.
2 D.P.R. del 24/2/94, Atto d’indirizzo. )
Se invece il minore è seguito da un Ente privato, non convenzionato
né accreditato, i genitori trasmettono la documentazione rilasciata
dal Centro all’ASL di residenza che la controfirmerà entro 10
giorni dalla richiesta o dalla segnalazione del caso.(DLGS
n. 502/92, come modificato dal DLGS
n. 517/93 e dal DGLS
n. 229/99)
Il DPR 24/2/94 stabilisce che può provvedere
anche lo specialista di un centro convenzionato con l’ASL, ai sensi
dell’art. 26,
legge n. 833/78. In questo caso, tale documentazione è valida a
tutti gli effetti.
2. L’ISCRIZIONE
Nella scelta della scuola è importante tenere conto delle opportunità
sociali e culturali offerte dal territorio.
Prima di effettuare l’iscrizione sia nella scuola Dell’obbligo
che in una scuola superiore, è bene che i genitori prendano contatto
con i Capi d’Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per
verificare se ci sono tutti i presupposti per un’adeguata accoglienza.
Si consiglia di chiedere in visione copia del P.O.F. (Piano dell’Offerta
Formativa) (pag. 14). La scelta della scuola spetta
congiuntamente ad entrambi i genitori. In caso di divergenze insanabili spetta
al giudice. Nel caso di minori soggetti a tutela, l’iscrizione spetta
al tutore.
Le iscrizioni degli alunni che documentino la loro situazione di handicap
non possono essere rifiutate. Qualora si verifichi un numero d’iscrizioni
eccedente le capacità ricettive dell’Istituto, deve essere data
la precedenza all’iscrizione degli alunni con handicap (Punto
f, C.M. n.364 del 20.12.1986) e per quelli in situazione di gravità.(L.104/92
art.3c. 3)
La famiglia provvede alla iscrizione del proprio figlio nelle date previste,
entro gennaio per l’iscrizione, entro i primi di luglio per la conferma
definitiva, presentando alle scuole, oltre alla documentazione richiesta per
tutti gli alunni, la certificazione medica attestante la situazione di handicap
e la Diagnosi funzionale (se non già trasmessa vedi punto 5 schema
riassuntivo).
Tale certificazione deve essere redatta su un apposito modulo che può
essere diverso nelle singole province. La certificazione di handicap deve
essere rinnovata nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
È importante segnalare fin dal momento Dell’iscrizione particolari
necessità, quali, ad esempio: trasporti, assistenza per l’autonomia,
esigenze alimentari, terapie specifiche o altro. Questa procedura si ripete
al momento dell’iscrizione in ogni ordine di scuola.
Gli alunni con Sindrome di Down sono dichiarati automaticamente con Handicap
in situazione di gravità, senza bisogno di alcuna visita medica, sulla
base della mappa cromosomica. I genitori, esibendo tale mappa o alla ASL,
o al medico di famiglia, hanno diritto ad ottenere la certificazione.(L.
n. 289/02, Legge Finanziaria per il 2003, all'art. 94 comma 3)
Questa normativa andrà soggetta a revisione, per gli anni scolastici
successivi agli anni scolastici 2003/2004.(art.35
c.7 della Legge Finanziaria n.289/02)
3. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)
Alla stesura della DF provvede l’unità multidisciplinare dell’A.S.L.
che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione
dell’ASL competente, da centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.
La Diagnosi Funzionale è un atto sottoposto alla Legge che tutela la
privacy. Deve essere redatta ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata
periodicamente.
Se l’équipe multidisciplinare non fa la Diagnosi funzionale,
in tempo utile per l’iscrizione, può essere sollecitata dai genitori
(o dalla scuola, ma solo su espressa richiesta della famiglia).
In mancanza della Diagnosi funzionale la scuola non è messa in grado
di realizzare la progettazione individualizzata per l’alunno disabile.
La diagnosi funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità
del deficit, ma indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale.
Questo costituisce il necessario presupposto per la stesura del Profilo Dinamico
Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (vedi
pag. 16/17)
Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte
le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l’inserimento
dell’alunno disabile (richiesta dell’insegnante di sostegno, risorse
economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.)
4. IDONEITÀ ALLA FREQUENZA
Per le iscrizioni a istituti tecnici, professionali e d’arte, in passato,
la C.M. n.262/88
stabiliva che, a causa della presenza di laboratori rischiosi per l’incolumità
di alunni in situazioni di handicap, fosse presentato anche un attestato di
nullaosta rilasciato dal medico legale dell’ASL. Attualmente la normativa
è stata modificata come segue:
· L’attestato viene rilasciato dallo psicologo o dallo specialista
che conosce l’alunno e non più dal medico legale.
· Il contenuto dell’attestazione deve riguardare esclusivamente
“l’incolumità” dell’alunno.
· Qualora l’attestazione sia negativa, è previsto un supplemento
d’indagine al fine di verificare se sia possibile rimuovere le cause
di pericolosità, con accorgimenti tecnici o con l’assegnazione
di un assistente all’autonomia da parte della Provincia.
· Se le cause di pericolosità sono rimosse, l’ASL deve
rilasciare l’attestato positivo. In caso contrario, non è possibile
l’iscrizione solo in quello specifico istituto e solo per quell’anno.(CM
n. 400/91 e CM n. 181/93)
· Per gli alunni in situazione di handicap, l’iscrizione ad una
scuola di bacino d’utenza diverso è facilitata dalla Legge
104/92 che mette le scuole nella condizione di non poterne rifiutare l’iscrizione.(CM
n. 363/94)
ATTO |
RESPON- SABILITA' | COMPETENZA | TEMPI INDICATI |
Attestazione |
Famiglia o Tutore | ASL | All'inizio di
ogni ciclo scolastico |
| Diagnosi Funzionale | ASL | ASL | All'inizio di ogni
ciclo scolastico Entro 45 giorni dall'iscrizione (metà marzo) |
| Idoneità di frequenza | ASL | ASL | Solo per Istituti
Tecnici Profesionali e d'Arte All'iscrizione definitiva (entro luglio) |
| Profilo
Dinamico (PDF) |
Dirigente Scolastico | ASL, scuola, famiglia, altri | All'avvio del primo
anno scolastico Da anticipare entro aprile/maggio per gli anni successivi (L.n. 333/01, all'art. 3 comma 1 e 2) |
Piano |
Dirigente Scolastico | Scuola, ASL, famiglia, Enti locali e altri | Definizione entro novembre di ogni anno scolastico (prima verifica entro metà 2° quadrimestre, seconda verifica fine anno scolastico) |