Varie
Le scuole devono essere dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici. Si va quindi dai materiali non strutturati fino a strumenti elettronici.(Legge 104/92, Art. 13,Comma 1, lettera b) Sarà compito del gruppo di lavoro di istituto (GLHI) individuare i tipi di materiali occorrenti. I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli E.E.L.L. sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla Legge Quadro e assegnati dal Ministero alle Direzioni Scolastiche Regionali per questo scopo.
2. I TRASPORTI
Al momento dell’iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi immediatamente per la richiesta (e non dopo l’inizio dell’anno scolastico). Ricevuta richiesta motivata dalle famiglie, la scuola si deve attivare verso l’ente locale competente.(Legge 118/71, Art.28, Comma 1. Per la scuola dell’obbligo e per corsi di formazione professionale; tale diritto si estende alla scuola superiore in forza della suddetta Legge e della Sentenza n.215/87 della corte costituzionale.) La competenza del trasporto è a carico dell’Ente Locale per la scuola materna, elementare e media, e a carico della Provincia per le superiori.(Legge 142/90) Provvedere ai trasporti gratuiti casa-scuola e viceversa è compito del Comune di residenza, Assessorato ai Servizi sociali o Assessorato ai trasporti urbani ed extraurbani. L’Ente Locale competente dovrà soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli accordi di programma (Legge 142/90 art. 27) quando si tratta di alunni appartenenti a piccoli comuni o diversi da quelli di residenza.
3. VISITE DIDATTICHE E GITE SCOLASTICHE
Nel caso di partecipazione a gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità, occorre ogni misura di sostegno e la designazione di un qualificato accompagnatore, che può anche non essere l’insegnante di sostegno ma un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, ecc…). Nella scuola superiore può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità. Nel caso la gita sia negata, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge 104/92 , occorre insistere presso il Capo d’Istituto (C.M. 291/92 Nota Ministeriale 645 dell'11 aprile 2002 che richiama a C.M. 291/92 e C.M. 623/96) e, se necessario, presso gli uffici competenti della direzione scolastica provinciale.
4. TUTELA DELLA PRIVACY
La produzione di certificazioni
mediche comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell’applicazione
della legge sulla privacy, poiché le notizie sulle disabilità
degli alunni costituiscono “dati sensibili”.(L.
n. 675/96, art. 22, sulla Privacy)
Il regolamento approvato con Decreto legislativo n.135/99
ha esplicitato in modo inequivocabile “il prevalente interesse pubblico”
nel trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il capo d’istituto
che è “responsabile del trattamento” può quindi
legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli
al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità amministrative
per attivare gli interventi necessari all’integrazione scolastica. Resta
fermo l’obbligo di chiedere il consenso alla famiglia. Al rispetto di
tale norma è tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l’amministrazione
scolastica. Le sanzioni per la mancata applicazione di tali norme possono
essere penali.
In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell’albo
della scuola.(O.M.
n. 38/99, art. 21 comma 1) Non è legittimo immettere
dati indicativi la situazione di disabilità, in quanto bastano i verbali.
L’obbligo dell’annotazione in calce ai tabelloni è stato
soppresso con la nota ministeriale prot. 12701 del 12
luglio 2001.(O.M.
n. 126/00 art. 2 comma 5 p. 4)
Circa la tutela della privacy (O.M.
n. 128/99, art. 27 comma 3) si precisa che qualora si voglia
accedere ad atti in cui vi sono fatti relativi alla vita privata o alla riservatezza
di terzi, non è possibile effettuarne copia, ma è solo consentito
leggere il contenuto dell’atto, senza prendere appunti.
5. LA SCUOLA PRIVATA
Le scuole “paritarie”
sono obbligate a fornire insegnanti specializzati per le attività di
sostegno, per i quali lo Stato dà un contributo forfetario di circa
2000 euro, e ad applicare tutte le norme vigenti in
materia di inserimento.(L. n. 62/2000)
Le scuole che hanno deciso di fruire della legge sulla parità devono
garantire:
• diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno
disabile, deve essere accolta;
• eliminazione delle barriere architettoniche;
• personale ausiliario: viene assegnato d’ufficio in base a documentate
richieste al Comune;
• insegnante di sostegno: la loro presenza è subordinata dalla
richiesta fatta dalla scuola. Nel caso fosse impossibile reperire personale
specializzato, l’istituto è comunque tenuto ad accogliere l’alunno
e a nominare personale ritenuto idoneo, anche se non provvisto del titolo
specifico;
• costi: i genitori sono tenuti a pagare la retta “normale”
prevista per tutti gli altri alunni. Nessun costo aggiuntivo può essere
richiesto per i servizi dovuti per legge a favore dei disabili;
• anche nella formazione delle classi le scuole paritarie debbono uniformarsi
alla normativa riguardante la scuola pubblica.(C.M. Prot. n.
245 del 20/02/2002, p. C)
6. COMPITI DEGLI ENTI LOCALI
La promozione della stipula
degli Accordi di Programma tra Enti Locali, A.S.L. e Amministrazioni Scolastiche
è il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle Provincie.
L’accordo non è più un formale atto d’intesa, ma
è un impegno concreto di ciascuna istituzione, che sulla base delle
rispettive competenze concordate, deve provvedere ai servizi necessari e utili
ad una buona qualità dell’integrazione scolastica.
L’accordo deve precedere la definizione e la formalizzazione degli impegni
finanziari previsti dai rispettivi bilanci. Tali impegni devono, comunque,
essere allegati agli Accordi stessi al momento della stipula e/o della divulgazione.
L’accordo, inoltre, deve individuare per ciascuno Ente Sottoscrittore
l’ufficio competente all’erogazione dei servizi e al pagamento
delle somme indicate in bilancio.
Per le verifiche di attuazione degli accordi è previsto un “Collegio
di vigilanza” che dovrebbe assicurare, in tempi reali, la realizzazione
dei servizi sottoscritti. A tale Collegio potrebbero essere conferiti poteri
sostitutivi, qualora un Ente sottoscrittore sia inadempiente.
7. IL GLIP (Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale)
Il Gruppo di lavoro inter-istituzionale Provinciale ha compiti di consulenza e di proposta al Dirigente Scolastico Regionale (ex Provveditore agli Studi), di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le A.S.L. per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli Accordi di Programma. E’ costituito dai rappresentanti delle diverse Istituzioni firmatarie degli Accordi e da tre rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle persone con disabilità.
In un numero crescente di realtà si stanno attuando, a livello di distretto socio-sanitario di base, delle reti di scuole, collegate anche con gli enti locali e le associazioni di persone disabili e/o loro familiari. Loro scopo è di creare dei centri di documentazione dell’integrazione scolastica in quel territorio, di servizi (esempio ausili) e di consulenza (esempio corsi di aggiornamento o consulenze a scuole, a singoli docenti o genitori). La loro costituzione è sostenuta da finanziamenti del MIUR, ai quali possono aggiungersi risorse finanziarie ed umane di tutti gli altri soggetti del territorio.(MIUR Protocollo 186 del 30/04/02)
9. LA LEGGE SULLA TRASPARENZA
Ricordiamo infine l’utilità di ricorrere alla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, (L. n. 241/90) in tutte quelle circostanze in cui sono affermate o gestite situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità (ad esempio grazie a tale legge la scuola non si può rifiutare di dare copia del Verbale della riunione del GLHO).
10. BARRIERE ARCHITETTONICHE
• la competenza, anche finanziaria, per l’eliminazione delle barriere, anche architettoniche nelle scuole, è di competenze dei comuni per le scuole materne, elementari e medie; e delle provincie per le scuole superiori. Si consigliano i genitori di segnalarle affinchè vengano eliminate. (cfr. in nota la L. n° 23/96)
11. FARMACI: SOMMINISTRAZIONE A SCUOLA
Manca una specifica normativa.
Con riferimento al D.L.vo
n° 626/94, sulla sicurezza nei posti di lavoro, si sta diffondendo
la prassi di affidare l’incarico a personale scolastico che accetti
di frequentare un breve corso di aggiornamento presso le ASL, il quale somministra
i farmaci su autorizzazione scritta dei genitori in base alle prescrizioni
scritte del medico curante. In Emilia Romagna è stata recentemente
stipulata un’intesa in tal senso.
Nei casi di mancanza di personale volontario, il Tribunale di Roma, con Sentenza
incidentale n. 2779/02, ha stabilito che la ASL debba mandare per tutto
l’orario scolastico, un infermiere a scuola nel caso di un alunno con
crisi epilettiche.
12. ISTRUZIONE A DOMICILIO
Gli alunni con o senza
handicap che sono impossibilitati per ragioni di carenze immunitarie o per
necessità di salute, certificati dalla autorità sanitaria, a
frequentare la scuola per un periodo superiore ai 30 giorni, hanno diritto
a concordare con la scuola un programma con l’invio a domicilio di docenti
per qualche ora settimanale. Qualora questi svolgano le ore di docenza in
aggiunta all’orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario.
La convenzione può anche prevedere l’attivazione di un computer
con telecamere per seguire le lezioni in classe, purchè vi sia il consenso
dei docenti e dei genitori degli alunni. I compiti scritti possono essere
inviati online ai docenti e da questi restituiti corretti (C.M.
n.84/2002).